Con il Decreto Rilancio 2020 è arrivato finalmente il via libera ai benefici fiscali del Superbonus 110%, che va a potenziare le detrazioni, la cessione del credito e lo sconto in fattura per specifici interventi di riqualificazione energetica con lo scopo di incentivare la ripresa del settore edilizio.
Il Superbonus 110% prevede una detrazione fiscale del 110% – per spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 – che consente di fatto all’utente di beneficiare di un intervento gratuito con una ripartizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo per gli interventi effettuati in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione degli impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
A fare il punto sulla nuova manovra fiscale è Italtherm, azienda italiana leader nella produzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, che ha stilato un vademecum per aiutare i consumatori ad orientarsi.
“Il Superbonus 110% è un’occasione davvero importante per tutto il settore edilizio e può essere grande volano di sviluppo per migliorare l’efficienza energetica di tutto il Paese”, dichiara Pietro Giannotta, responsabile delle vendite di Italtherm. “L’Italia deve ripartire puntando alla sostenibilità e supportando le aziende del proprio territorio. Italtherm è pronta a dare il proprio contributo grazie alla nuova gamma di caldaie di alta potenza per edifici con l’inserimento delle centrali termiche a basamento, che vanno ad affiancarsi a quelle murali e da esterno con armadio tecnico di contenimento: prodotti di ultima generazione in termini di efficienza e modulazione, perfette per la riqualificazione energetica degli stabili”.
I requisiti per il nuovo Superbonus 110%
Il Superbonus 110% relativo al Risparmio energetico permette di migliorare sensibilmente l’efficienza energetica degli stabili da ogni punto di vista (isolamento, riscaldamento, approvvigionamento di energia ecc.) ma a monte devono essere previsti degli interventi cosiddetti “trainanti” in grado di assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici o con il contributo degli interventi non trainanti, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari o, dove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Chi può beneficiare del Superbonus 110%
A poter beneficiare del Superbonus 110% sono: persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; Condomìni (in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche ad uffici e negozi e i beneficiari possono risultare, indirettamente, anche imprese o professionisti); Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Sono invece esclusi dalla fruizione le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville, castelli, palazzi di eminenti pregi storici e artistici.
Quali sono gli interventi per cui si può richiedere il Superbonus 110%
Intervento trainante 1 (Risparmio Energetico): Isolamento termico
Tipo di intervento: Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
Chi riguarda: Edifici o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (condomini o villette a schiera).
Tetti di spesa: La detrazione è calcolata sull’ammontare complessivo delle spese non superiori a: 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 € x n° delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici da 2-8 unità immobiliari); 30.000 € x n° delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici > 8 unità immobiliari)
I materiali isolanti utilizzati nell’intervento devono rispettare i criteri ambientali di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Intervento trainante 2 (Risparmio Energetico): Sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati
Tipo di intervento: Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Chi riguarda: Edifici condominiali.
Tetti di spesa: La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non oltre: 20.000 € x n° delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici fino a 8 unità immobiliari); 15.000 € x n° delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici > 8 unità immobiliari).
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Intervento trainante 3 (Risparmio Energetico): Sostituzione di impianti di riscaldamento unifamiliari
Tipo di intervento: Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Chi riguarda: Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette e villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento).
Tetti di spesa: La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € per al massimo 2 unità immobiliari.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Gli interventi non trainanti
Il Superbonus 110% – ricorda Italtherm – si applica anche ad altri interventi di efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013) se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Si tratta in questo caso di: sostituzione di infissi, schermature solari, sistemi di termoregolazione evoluti; installazione di micro-cogeneratori in sostituzioni di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria; installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Tra gli interventi non trainanti figurano anche le installazioni di impianti solari fotovoltaici, agevolate al 110% in presenza di almeno un intervento relativo al “Risparmio Energetico” o al “SismaBonus”. La detrazione è inoltre subordinata alla cessione dell’energia in esubero a favore del GSE. Questi interventi non trainanti mantengono i tempi di detrazione della norma originaria, ovvero 10 anni. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possano essere eseguiti perché vietati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica trainati, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Come usufruire del Superbonus 110%
Il Superbonus 110% può essere utilizzato come detrazione pari al 110% recuperabile in 5 anni. In alternativa può essere trasformato in uno sconto sul corrispettivo dovuto fino all’importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento.
Il fornitore potrà poi recuperarlo come credito d’imposta oppure cederlo ad altri, incluse banche o operatori finanziari. Il destinatario del credito d’imposta lo potrà ricevere in 5 anni oppure in 10 anni come previsto dalla legge precedente.
Quali certificazioni sono necessarie per il Superbonus 110%?
Per poter optare per lo sconto in fattura e cessione del credito per interventi con detrazione Superbonus 110% Italtherm ricorda che sarà necessario il Visto di conformità di un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (commercialista, consulente del lavoro, perito, direttore di CAF) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I dati relativi dovranno essere trasmessi in via telematica all’Enea. A questo si aggiunge l’asseverazione degli interventi rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici minimi, previsti dai decreti in materia e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa in via telematica all’Enea.
Ulteriori spese spese detraibili
Anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sono detraibili: tra queste la redazione, le asseverazioni e l’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.
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