Il Superbonus è regolamentato grazie a Decreti Attuativi e Circolari dell’Agenzia delle Entrate che dispongono e delineano i comportamenti formali a cui attenersi per procedere all’ottenimento da parte dei soggetti previsti di credito d’imposta, sconto in fattura e cessione del credito. In materia sono state recentemente pubblicate le seguenti disposizioni, il Decreto Requisiti pubblicato il 6 agosto 2020, il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate reso noto l’8 agosto 2020.
Decreto Requisiti Superbonus
Il Decreto Requisiti già all’articolo 1 indica con chiarezza qual è la gabbia normativa di riferimento a cui questi Decreti Attuativi si appoggiano, e cioè il Decreto Requisiti Minimi, il Decreto Relazioni Tecniche e il Decreto Linee Guida APE prodotti dal Ministero dello Sviluppo Economico il 26 giugno del 2015. L’articolo 2 elenca le tipologie di interventi ammissibili come incentivati, definisce in maniera piuttosto chiara la distinzione, all’interno del Superbonus, fra interventi trainanti e interventi trainati e al comma 3 si specifica che possono essere compresi fra gli incentivati anche gli interventi relativi a finestre e serramenti, ma si precisa che tutti gli interventi trainati, ivi compresi questi ultimi su finestre e serramenti, per ottenere l’inclusione nella pratica di incentivazione devono essere attuati nell’arco temporale di fatturazione degli interventi trainanti, altrimenti ne decade la possibilità di incentivazione con la formula del Superbonus. La loro attuazione deve essere anche specificata nella relazione tecnica che accompagna i lavori, che deve pertanto contenere menzione tanto degli interventi trainanti quanto di quelli trainanti. L’articolo 4 comma 1 lettera b inserisce una precisazione esaustiva che estende l’accesso alla detrazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi elencati all’articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti. Una precisazione che amplia il perimetro di potenziali “utenti” e che quindi allarga il bacino d’offerta a cui proporre interventi incentivati attraverso la legge: si tratta di una materia ancora in fase di revisione a quasi un anno e mezzo dall’emissione dei Decreti Attuativi, come testimonia il recente dibattito in corso in occasione della Finanziaria 2022.
All’articolo 5 troviamo l’elenco delle spese che possono essere incluse nel volume incentivabile: oltre alla fornitura dell’impianto troviamo opportunamente incluse le spese di smantellamento dell’impianto esistente e le spese relative all’approntamento di sistemi di building automation, con una precisazione riguardante il collegamento ad apparecchi di controllo: non è infatti ammissibile fra le spese incentivabili qualsiasi dispositivo che permetta di interagire da remoto con le apparecchiature di building automation, come telefoni cellulari, tablet o computer. La precisazione è forse ridondante, ma chiarificatrice di un punto: nel Superbonus 110% sono ammesse le spese strutturali, non quelle accessorie, un punto che fa parte del tentativo di incentivare quanto congruo all’obiettivo efficienza e nulla più. L’articolo 6 precisa che i due documenti chiave sono la Relazione Tecnica e l’APE, accompagnati da delibera assembleare in caso di interventi su parti comuni di condominii e da fatture e ricevute di pagamenti effettuati secondo la classica procedura dei pagamenti per interventi incentivati. Si specifica inoltre che dovranno essere conferiti all’ENEA gli allegati C (scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA) e D (scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati) debitamente compilati.
Il comma 3 dell’articolo 7 sancisce in maniera inderogabile la questione APE: per l’ammissione alla detrazione del Superbonus 100% è necessaria la produzione di APE pre e post intervento generati attraverso software in linea con le disposizioni del punto 4.2.2 dell’Allegato 1 al Decreto Linee Guida APE. Il comma 2 dell’articolo 8 introduce la possibilità di sostituire le APE post intervento con un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate in linea con quanto disposto dalla legge 192/2005, art. 2 comma 8. Soffermiamo la nostra attenzione anche su alcuni degli allegati, in quanto la loro conoscenza è rilevante ai fini di una serena predisposizione della documentazione per accedere ai benefici fiscali.
L’Allegato A Requisiti
L’Allegato A Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali contiene una serie di disposizioni precise che riguardano tanto la modalità specifica di accesso alle detrazioni per le singole tipologie di intervento quanto precise indicazioni sull’ammissibilità con particolare riferimento ai prezzari. In particolare, l’Allegato A contiene al punto 12 il tanto atteso chiarimento sull’Attestato di prestazione energetica riguardante edifici composti di più unità immobiliari, indicando come esso deve essere redatto, quali criteri e coefficienti considerare e quale validità esso possiede. A tal fine l’Allegato precisa che questi APE “convenzionali” hanno valore soltanto in rapporto a questa asseverazione. Il punto 13 invece fornisce un’altra importante delucidazione in materia di congruità della spesa, definendo che in materia di costi massimi fa testo quanto previsto dai prezzari regionali o delle province autonome e in assenza di voci specifiche si rimanda all’Allegato I). L’allegato B definisce con una certa precisione quali interventi sono ammessi al Superbonus e quali “rimangono” in area Ecobonus al 65%. Come già detto gli Allegati C e D sono istruzioni per la compilazione dei documenti di asseverazione, mentre E, F, G e H completano il quadro dei requisiti tecnici per tipologia di intervento e chiude la questione con indicazioni di prezzi per metro quadrato complementari ai prezzari.
Decreto Asseverazioni
Il Decreto Asseverazioni è forse il tasto più delicato di queste disposizioni, perché mette sull’attenti i tecnici abilitati su aspetti amministrativi e formali molto precisi, primo fra tutti la questione della polizza assicurativa. Infatti, all’articolo 2 si specifica come il tecnico che sottoscrive un’asseverazione deve allegare (pena la non validità dell’asseverazione stessa) la copia della polizza e una dichiarazione che alla data dell’asseverazione il massimale è adeguato al numero di asseverazioni depositate e agli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni. Nota di assoluta importanza: nella polizza devono essere riportati i dati della compagnia, ma soprattutto l’evidenza che la disponibilità residua della copertura assicurativa è maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato. I termini temporali di consegna delle asseverazioni sono definiti in 90 giorni dal termine dei lavori nel caso si faccia riferimento a lavori conclusi, altrimenti come già detto è possibile effettuare asseverazioni in merito allo stato d’avanzamento lavori (non più di due e per importi non inferiori al 30% del valore complessivo dell’intervento).
Superbonus 110% e provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
In merito alle questioni prettamente fiscali, esaminate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate: la prima cosa che salta all’occhio è che la validazione di tutto il processo è “intrecciata”, perché si stabilisce al punto 2.1 lettera c che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità. Il commercialista che vidima l’ammissibilità all’incentivazione presso l’Agenzia delle Entrate ha obblighi di verifica circa l’attività del Tecnico abilitato, il quale a sua volta come abbiamo già visto è responsabile di una rigida verifica di “capienza assicurativa”. Il punto 3 accerta una questione che era stata oggetto di preoccupazione in sede di definizione del testo di legge: nel caso il cliente scelga lo sconto in fattura in luogo del Superbonus, a fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Ciò significa che il credito d’imposta cedibile è del 110% e che quindi la disposizione mette nelle condizioni di dare un valore corretto ai lavori, con minor rischio di incorrere in conflitto con i costi massimi, riservando il +10% del complessivo credito d’imposta eventualmente ceduto a banche o finanziarie a fare da “riserva” per i costi di cessione del credito richiesti dall’acquirente.
Al punto 4.1 del provvedimento si specifica qual è la procedura per il deposito della domanda di detrazione fiscale, la quale deve essere compilata seguendo il modulo allegato comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. L’informazione determinante è che qualsiasi domanda deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, il che dà luogo alla possibile necessità di spacchettare in più comunicazioni (una per le spese sostenute in ciascuno degli anni di lavori) gli interventi. Il punto 4.6 indica un passaggio fondamentale: entro cinque giorni dall’invio della comunicazione viene rilasciata ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell’ente o il suo rigetto con le relative motivazioni. La comunicazione inoltre (punto 4.7) può essere annullata e sostituita interamente con altra entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, altrimenti ogni successiva comunicazione si aggiunge alla precedente. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio della comunicazione rende l’opzione inefficace presso l’agenzia, bloccando così l’accesso ai benefici fiscali. Infine al punto 7 si specifica che l’agenzia, in caso di mancata sussistenza anche parziale dei requisiti, provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e che in presenza di concorso nella violazione sono considerati responsabili in solido anche fornitori e cessionari del credito.
Osservazioni su Decreto Requisiti e Decreto Asseverazioni
I provvedimenti descritti sono analitici e anche esaustivi, inoltre permettono di comprendere alcune dinamiche che emergono abbastanza chiaramente, prima fra tutte l’onere a carico del tecnico abilitato all’asseverazione. In sostanza questa figura si trova a dover fare da controllore perché deve innanzitutto diagnosticare la fattibilità del miglioramento di due classi energetiche, accertare che il sistema di interventi (trainanti la cui presenza è determinante e trainati la cui complementarità sarà spesso necessaria ai fini del raggiungimento dell’obiettivo) sia coerente con l’obiettivo sia in sede di progetto sia in sede di esecuzione reale dei lavori, verificare la congruità delle spese sostenute in rapporto a prezzari e indicazioni di massima allegate e alla fine di nuovo asseverare le prestazioni energetiche. A tutto ciò va aggiunta la componente assicurativa: il tecnico dovrà avere una polizza dotata a sua volta di massimale congruente al montante delle spese asseverate e sempre “capiente” delle nuove spese asseverate, un massimale a crescere in buona sostanza, anche perché il minimo previsto (cinquecentomila euro) risulterebbe capiente per interventi di piccolo cabotaggio. Un tecnico iscritto a un albo professionale e a un registro si configura sempre più come un medico costretto come è ad avere un’assicurazione personale estremamente onerosa per svolgere la professione per la quale è abilitato. Il controllo non si ferma qui, perché a sua volta il tecnico è supervisionato dal soggetto che rilascia il visto di conformità, il commercialista, che accerta in particolare la materia assicurativa verificando la presenza e la congruità della polizza.
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