All’apparenza sembrava di poter dire che l’obiettivo era stato messo adeguatamente a fuoco: rilanciare il mercato dell’edilizia e quello dell’impiantistica che ne è una parte importantissima costitutiva con un incentivo fiscale del 110%, il cosiddetto SuperBonus, su una serie di interventi di efficientamento energetico. Un incentivo premiante nel vero senso della parola, al punto di restituire più soldi di quanti il cliente finale avesse in mente di spendere, ma leggendo a fondo il Decreto Rilancio la sensazione è che possano esserci sì opportunità, ma meno facili da conseguire del previsto. Capiamo in questo articolo quali sono le luci e le ombre di questo provvedimento.
Uno slogan sulla bocca di tutti si trasformerà in uno strumento sostanziale per attivare una ripartenza del termoidrosanitario? Il dibattito aperto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio che andranno ad essere sottoposti insieme ad un testo decisamente corposo all’esame dell’aula parlamentare (266 articoli e 7 allegati, un vero e proprio “mattone”!) è decisamente impegnativo e complesso: partiamo dal testo, giusto per non sbagliare.
Il campo di applicazione è definito dal comma 1 che indica come incentivabili (oltre agli interventi di isolamento termico al punto a) i seguenti campi di intervento:
- “al punto b – interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; - al punto c – interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.”
UNA SOGLIA MINIMA DI EFFICIENTAMENTO
Esiste poi una soglia minima di efficientamento, prevista al comma 2, dove si dice “devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 (su impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, N.d.R.), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E)”.
Una soglia impegnativa, ma comunque abbastanza chiaramente dimostrabile, appunto, attraverso la redazione dell’attestato di prestazione energetica.
L’installazione di pannelli fotovoltaici e di sistemi di accumulo è parimenti incentivata, ma essa deve avvenire contestualmente a interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda in condominio o casa singola (tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
Gli incentivi previsti per i pannelli fotovoltaici hanno un tetto previsto fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i sistemi ad accumulo sistemi integrati negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Specifichiamo ai fini di eventuali perplessità che questo incentivo specifico relativo a pannelli e sistemi d’accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Fin qui tutto chiaro, così come chiaro è il campo di applicazione dal punto di vista dei soggetti beneficiari, descritto al comma 9: sono considerati oggetto dell’incentivo gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo che si tratti di edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Al comma 13 si indica come i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti dal DL 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ ENEA.
SANZIONI E ASSICURAZIONI
Tutto parrebbe sotto controllo, ma … al comma 14 arriva una prima e consistente problematica: le sanzioni. L’entità delle stesse è decisamente pesante: da 2.000 a 15.000 Euro per “attestazioni e asseverazioni infedeli”, ma – se questo non bastasse – arriva un obbligo ulteriore, quello di assicurarsi. Si dice infatti che “I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.”
TORNA LO SCONTO IN FATTURA
Ora, tornando ad un adagio che abbiamo già avuto modo di ribadire su queste pagine, l’intervento deve essere eseguito a regola d’arte, asseverato per la qualificazione energetica ottenuta, registrato presso portale telematico e coperto da un’assicurazione che tuteli il cliente finale. Il quantitativo di responsabilità che si assume l’operatore è decisamente consistente ed è vero che potrà metterle tutte in fattura perché il cliente finale potrà beneficiare di un “regalo” dallo Stato del 10% del valore certificato dell’intervento, ma il cliente finale potrebbe scegliere di non essere beneficiario dell’incentivo sotto forma di detrazione, bensì di sconto in fattura e qui torniamo ad un vecchio problema, quello che già nel luglio 2019 aveva messo in forte opposizione i rappresentanti della categoria con il legislatore.
Cerchiamo di capire che cosa prevede ancora una volta il testo di legge. L’articolo 121 configura diverse opzioni per il cliente finale:
- un credito d’imposta spalmato su cinque anni;
- la possibilità di cedere il credito d’imposta al fornitore di impianto e installazione;
- la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti compresi istituti di credito e operatori finanziari.
Ora, viene da dire che la soluzione più semplice è quella di chiedere al fornitore di farsi carico della gestione del credito d’imposta. Perdonerete l’ironia, ma riteniamo difficile che amministratori di condominio o privati cittadini facciano la coda davanti a funzionari di banca già contingentati dalle nuove prassi di contatto e social distancing per gestire un argomento così complesso, per cui sarà ancora una volta plausibile che la patata bollente rimanga nelle mani del fornitore, cioè dell’impiantista di turno.
ACQUISIRE IL CREDITO D’IMPOSTA?
Certo, rispetto al “vecchio” sconto in fattura stiamo parlando di una tempistica su cinque anni e non su dieci, della possibilità di cederlo poi nuovamente a soggetti terzi (ancora una volta banche e finanziarie), ma la domanda sorge spontanea: in un momento in cui il piccolo installatore ha l’acqua alla gola per problemi di liquidità (mancati incassi, spese correnti rimaste invariate e difficoltà a gestire anche solo un magazzino di giacenze inutilizzate) è il caso di pensare che l’acquisizione del credito d’imposta sia una soluzione che lo rimette in attività concretamente? Non dimentichiamo che anche l’andare a saldo di partite debitorie (IVA e altri versamenti) attraverso il credito d’imposta acquisito dall’esecuzione di questi interventi incentivati dall’Ecobonus non esenta dal pagare stipendi e fornitori!
Ma ciò che lascia discretamente perplessi è la questione della cessione a terzi: in mancanza di un intervento di centrali di credito come Confidi o Mediocredito, si potrebbe scatenare una situazione in cui gli operatori finanziari acquistano sì il credito d’imposta, ma non lo pagano per l’equivalente del 110%, bensì a sconto, creando margine per sé in ragione della propria migliore situazione finanziaria e della capacità di assorbire l’impatto di diluizione temporale su cinque anni che il piccolo artigiano non può assolutamente sopportare.
Ci potremmo così trovare a vedere situazioni in cui l’intermediario finanziario acquista un valore di credito d’imposta con uno sconto del 5%, del 10% o peggio, mangiandosi letteralmente buona parte della marginalità dell’operatore che cede il credito. Non dimentichiamo che questa procedura ha infarcito di costi (li abbiamo elencati fra le righe, ma è il caso di ribadirli esplicitamente) come quelli di certificazione e asseverazione, di trasmissione della documentazione e di assicurazione per eventuali errori anche in buona fede sulle attestazioni.
Insomma, a voi il voto … 110? E la lode? A noi qualche dubbio è venuto e ovviamente torneremo sull’argomento.
a cura di: Redazione
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