Le regole che governano la potabilità dell’acqua sono precise, chiare, trasparenti, ma la mancanza di conoscenza può essere frutto di equivoci che si rivelano pericolosi, sia sul fronte della gestione dell’impianto idrico, sia su quello della salute.
Una buona realizzazione e la successiva gestione dell’impianto idraulico determinano precise responsabilità: fino al punto di consegna l’onere della potabilità dell’acqua è in carico al gestore dell’acquedotto, dal contatore in poi è in carico al manutentore idraulico. Piccolo o grande che sia, dedicato a un edificio dove si svolgono attività oppure ad una costruzione residenziale, le norme di regolamentazione dell’impianto idrico sono molto precise e vanno conosciute a fondo perché non interessano solo l’acqua potabile, ma anche tubazioni e raccordi. Le scelte effettuate per mantenere le condizioni di potabilità dell’acqua possono essere delicate e generare conseguenze non solo sulla durata dell’impianto, ma anche sulla salubrità dell’acqua potabile.
Le leggi sulla potabilità dell’acqua
A stabilire il decalogo in materia di potabilità dell’acqua è una legge scritta circa vent’anni fa. In Italia il principale riferimento normativo è il Decreto legge 2 febbraio 2001 n. 31, che dà attuazione alla Direttiva 98/83/CE. Nasce con l’obiettivo “della protezione della salute umana, garantendo la qualità delle acque anche integrandosi nel complesso sistema della legislazione comunitaria relativamente all’uso sostenibile, agli obiettivi di qualità ambientale e di protezione dall’inquinamento.” Citiamo in questo virgolettato il sito del Ministero della Salute perché la apparente pomposità dell’affermazione è la modalità moderna e sostenibile di ribadire un principio costituzionale, sancito dall’Articolo 32 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.”
È dunque necessario prendere in considerazione quali sono i valori di potabilità dell’acqua che il sistema deve garantire, valori che sono prevalentemente in capo all’acqua proveniente dall’acquedotto.
Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Le regole di base indicate dal Decreto legislativo 31 2001 vengono ribadite in maniera ferma e rese vincolanti con sanzioni penali dal Decreto legislativo 81 2008, il famoso Testo unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Esso prevede una serie di prescrizioni in materia di qualità dell’acqua per il consumo umano che non possono essere ignorate da chi installa e poi manutiene o meglio ancora gestisce un impianto. Anche nell’Articolo 2087 del Codice civile si afferma che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” Ora, l’acqua che questi bevono, usano, trattano nel luogo di lavoro non deve essere quindi una fonte di rischio per i lavoratori.
Il Testo unico arriva quindi a ribadire che il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio biologico nella propria azienda, ed attivare le procedure per ridurre il rischio biologico “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” (Art. 15), che deve essere redatto un documento di valutazione dei rischi, con i contenuti indicati dalla normativa, da aggiornarsi periodicamente (Art. 17) e che questo documento, il cosiddetto DVR è soggetto all’obbligo di aggiornamento immediato ogni volta che si verificano modifiche alla struttura aziendale o alle conoscenze tecniche (Art. 29).
Potabilità dell’acqua e rischio legionella
Non tutti sanno che la legionella è un batterio che vive nell’acqua ma che non fa danni se bevuto, mentre è decisamente pericoloso se inalato. La legionella si può trovare negli habitat acquatici caldi: si riproduce tra 25°C e 42°C, ma sopravvive anche in un range di temperatura molto più ampio, tra 5,7°C e 63°C e inoltre vanta anche una buona sopravvivenza in ambienti acidi e alcalini, sopportando valori di pH compresi tra 5,5 e 8,1. Ricordiamo che il valore di pH dell’acqua potabile erogata da pubblico acquedotto è compreso nel range 6,5-9,5, quindi siamo nelle condizioni di poter dire che la legionella è perfettamente a suo agio nel vivere nei nostri impianti.
La legionella dà vita alla legionellosi, cioè determina la malattia se inalata dai vapori aerodispersi che si generano in particolare in condizioni di utilizzo dell’acqua calda, dai soffioni della doccia, dai rubinetti e quindi è una malattia che colpisce gli apparati respiratori, ma la sua origine è appunto quella di un batterio che trova il suo luogo ideale di sviluppo negli impianti in cui l’acqua tende a ristagnare, perché i rubinetti non vengono aperti con sufficiente frequenza e il batterio può tranquillamente sviluppare un biofilm resistente che lo protegge e gli permette di proliferare. Si deve ricordare che ad oggi non esiste un modo scientificamente accertato e applicato in campo tecnologico per eliminare la presenza della legionella, che è ubiquitaria e presente in maniera diffusa in tutti i nostri impianti.
Lo scopo di una normativa sulla legionella è quindi quello di contenerne la presenza al di sotto di livelli di soglia che ne determinano la pericolosità conclamata: il concetto fa capo ancora una volta alla gestione del rischio che viene evidenziato nel Decreto legislativo 81 2008.
Come prevenire la legionellosi
Il testo delle Linee guida per prevenzione e controllo della Legionellosi è stato pubblicato il 7 maggio 2015. Come è risaputo la Legionella non è sradicabile dagli impianti, pertanto le prassi servono per prevenire la legionella nella misura del possibile e tenere sotto controllo il rischio con gli strumenti suggeriti dallo sviluppo di scienza e tecnologia. Le linee guida prevedono innanzitutto con un sufficiente grado di dettaglio quali comportamenti tecnici adottare a fronte del superamento delle soglie di concentrazione della legionella rilevate nei campionamenti. In questo senso è utile l’esistenza di un Documento di valutazione del rischio obbligatorio per legge che contiene uno specifico controllo dei rischi connessi agli aspetti idraulici e nello specifico alla presenza di legionella nell’impianto.
L’introduzione del capitolo 3 del Protocollo di controllo del rischio legionellosi specifica in maniera assertiva che valutazione, gestione e controllo del rischio sono attività obbligatorie. Al termine del capitolo c’è scritto che “è necessario che il Protocollo venga applicato in ogni struttura (sia civile sia industriale) nel quale siano presenti impianti potenzialmente a rischio legionellosi”.
Dato che la legionella è ubiquitaria, il protocollo deve praticamente essere applicato ovunque, quindi è obbligatorio essere dotati di un Documento di Valutazione del Rischio aggiornato con registrazione degli interventi svolti. Fatta questa premessa si possono così sintetizzare i contenuti del testo:
– le Linee Guida definiscono strategie per prevenire la colonizzazione degli impianti;
– definiscono strategie per prevenire la moltiplicazione batterica a lungo ed a breve termine;
– individuano metodiche tecniche applicabili e strategie d’intervento per le diverse tipologie di impianti, ambienti e comunità;
– richiedono la nomina di una persona “responsabile per l’identificazione e la valutazione del rischio (…) che sia esperto e che comprenda l’importanza della prevenzione e dell’applicazione delle misure di controllo”;
– richiedono la predisposizione di un registro degli interventi;
– sanciscono l’obbligo di disinfettare almeno una volta l’anno l’interno dei serbatoi d’acqua fredda;
– sanciscono l’obbligo di svuotare e disinfettare i bollitori/serbatoi di accumulo dell’acqua calda sanitaria (compresi i boilers elettrici) almeno due volte l’anno;
– sanciscono, qualora gli impianti aeraulici siano esposti al rischio legionellosi l’obbligo di pulire e successivamente disinfettare mediante nebulizzazione, con apparecchiature idonee del prodotto disinfettante. La periodicità di tali interventi così, come quella relativa alle ispezioni visive e tecniche sui componenti dell’impianto aeraulico, sono definite dal documento di valutazione del rischio.
Chi si prende in carico la gestione di un impianto idraulico deve essere nella condizione di conoscere le sue caratteristiche sia tecniche sia di rischio, e pertanto deve essere in possesso di un DVR specifico, che deve condividere con il committente, sia esso privato, amministratore di condominio o titolare di immobile a destinazione d’uso altra (servizi, commercio, produzione o altro ancora). Il mancato adempimento delle norme configura anche reati penali e non semplici violazioni amministrative.
C’è un punto che è presidiato da ulteriori normative che per una completezza di informazione è necessario citare: la disciplina delle apparecchiature per il trattamento delle acque contemplata dal Decreto ministeriale 174 del 6 aprile 2004, relativo ai materiali che possono essere utilizzati negli impianti di distribuzione dell’acqua, e infine dal Decreto 7 febbraio 2012 n. 25, che regolamenta le apparecchiature finalizzate al trattamento delle acque destinate al consumo umano. Su questo punto è necessario un approfondimento che permetta di valutare quali sono le buone prassi e quali i rischi, perché la soluzione non si trasformi in una causa di ulteriore rischio o danno.
Normativa europea sull’acqua potabile
L’acqua potabile è nel mirino di un sistema di norme europee che entrerà in vigore dal 2023. Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 dicembre 2020 è stata pubblicata la nuova Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che rifonde e abroga la Direttiva 98/83/CE (e quindi supera il nostro D. Lgs. 31/2001) e le successive modifiche a partire dal 12 gennaio 2023.
La nuova direttiva introdurrà norme riviste intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, stabilendo nuovi requisiti di igiene per i materiali, oggetti, reagenti chimici e sistemi di filtrazione e trattamento che entrano in contatto con le acque potabili. Vengono introdotte la valutazione e la gestione del rischio dei bacini idrografici, per i punti di estrazione di acqua potabile e dei sistemi di fornitura, così come la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestica, migliorando la trasparenza sulle risorse idriche e l’accesso a informazioni per i consumatori. Questo sistema non solo irrigidirà i parametri di potabilità previsti dal nostro vecchio Decreto, ma renderà più organico il testo di legge, affrontando uno dei punti più delicati che la gestione delle acque comporta, cioè la valutazione delle migliori scelte tecnologiche in materia di depurazione e di contrasto alla legionella.
Attestato di avvenuta installazione a regola d’arte
Il rilascio del noto attestato di avvenuta installazione a regola d’arte dell’impianto è oggi un elemento che accerta l’avvenuta esecuzione di solo uno degli adempimenti obbligatori. Ben più ampio infatti è però il campo di responsabilità di chi opera come manutentore di un impianto idraulico. La sua responsabilità è infatti condivisa con soggetti come il datore di lavoro o l’amministratore di condominio, e viene incrementata dall’obbligo professionale di mettere al corrente il committente (privato, amministratore, imprenditore che sia) delle regole che la legge impone di rispettare, ai fini di una maggiore tutela della salute di chi usa o beve l’acqua che proviene dall’impianto.
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