Normativa

Legge 38 del 11 Aprile 2023: novità sul Superbonus

L'11 Aprile 2023 è stata approvata la legge 38 sulla conversione del decreto blocca cessioni e le proroghe del Superbonus e Bonus barriere architettoniche.

L’11 Aprile 2023 è stata approvata la legge 38 che riguarda la conversione del decreto blocca cessioni e le misure per favorire gli interventi edilizi. La legge introduce importanti novità per il Superbonus, Sismabonus e contributi per l’efficienza energetica degli edifici. L’estensione della durata del Superbonus rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

Il Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio del 2020, prevede la possibilità di ottenere un’agevolazione fiscale fino al 110% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La novità introdotta dalla legge 38 riguarda l’estensione della durata del Superbonus fino al 30 settembre 2023 a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La legge 38 introduce anche importanti novità per quanto riguarda la cessione del credito relativo alle detrazioni fiscali. Viene infatti previsto che il credito non possa più essere ceduto alle banche, ma solo ad altri soggetti, quali ad esempio le imprese di costruzione, le società di servizi energetici o le società di leasing. In questo modo, si intende favorire la partecipazione delle imprese di costruzione e dei soggetti attivi nel settore dell’efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici.

Per quanto riguarda i crediti già ceduti, viene riconosciuta per le banche che hanno esaurito la propria capienza fiscale, la possibilità di convertire i medesimi crediti d’imposta in buoni poliennali del tesoro (BTP), con scadenza non inferiore a 10 anni. L’utilizzo dei crediti sottoforma di BTP può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al Superbonus e già utilizzati in compensazione. Il primo utilizzo dei crediti può essere effettuato per le emissioni di BTP effettuate dal 2028. Le modalità applicative della predetta disposizione saranno poi oggetto di appositi provvedimenti dell’Agenzia dell’Entrate.

Tutte le possibilità di cessione del credito nella legge 38 del 11 Aprile 2023

Sarà possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura nei seguenti casi:

  • Interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (bonus al 75% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025)
  • Interventi di edilizia libera
    • Se iniziati prima del 17 febbraio 2023
    • Se non ancora iniziati, ma per i quali al 17 febbraio 2023 è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti col fornitore
    • Se al 17 febbraio 2023 non risultano versati acconti
  • L’acquisto agevolato al 50% di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da impresa di costruzione, l’acquisto agevolato al 50% di box di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazione, l’acquisto di unità immobiliari agevolate ai sensi del Sismabonus acquisti a condizione che al 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi
  • Interventi da Superbonus e da bonus minori realizzati dagli IACP, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS, solo se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023
  • Interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali il Superbonus si applica sino al 2025, e per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022