Attualità

IVA per manutenzione periodica e verifica d’efficienza energetica

Quale è l’aliquota IVA applicabile all’attività di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento di privati o di condomini nonché per la verifica dell’efficienza energetica?

Quale è l’aliquota IVA applicabile all’attività di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento di privati o di condomini nonché per la verifica dell’efficienza energetica?

L’IVA applicabile sia alle operazione di manutenzione periodica sia alla verifica dell’efficienza energetica è del 10%.
A questo quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 4 marzo 2013, n. 15/E, con la quale, dopo avere esaminato le disposizioni dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevedono: “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento.

Inoltre, dopo avere ribadito che “gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380)” rientrano tra le prestazioni agevolate, ha concluso che “la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.”.

Ha inoltre ricordato che già con la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, l’Agenzia aveva precisato che “alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.”, era applicabile l’aliquota agevolata del 10%. Quindi se nel corso della manutenzione periodica c’è la necessità di sostituire una pompa di ricircolo anche su tale componente si può applicare l’IVA al 10%.