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Fisco, le stufe a pellet non sono “beni significativi” a fini Iva

Secondo Confartigianato le stufe a pellet non possono essere assimilate alle caldaie ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% relativa alle manutenzioni eseguite su immobili residenziali

Confartigianato ha presentato un quesito all’Agenzia delle entrate per cercare di chiarire i dubbi in merito all’aliquota IVA da applicare nelle ipotesi di interventi di recupero edilizio con fornitura di stufe a pellet. Non è raro che le imprese chiedano chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare in caso di interventi consistenti in manutenzioni ordinarie o straordinarie, realizzati nell’ambito di fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nello specifico è stato richiesto all’Agenzia di precisare se tali beni siano assimilabili alle “caldaie”, soggetti quindi alla limitazione del beneficio previsto in quanto beni aventi valore “significativo”, come individuati con decreto ministeriale 29 dicembre 1999.
Ad oggi il mercato offre prodotti che, denominati “stufe” o “caldaie” alimentati a pellet, possono essere riconducibili all’una o all’altra tipologia indipendentemente dalla comune denominazione utilizzata. In realtà la definizione di caldaia va ricondotta alle particolarità tecniche e funzionali, considerando come “caldaie” tout court quegli impianti che utilizzano come fluido vettore l’acqua o l’aria che, attraverso opportune canalizzazioni, riscaldano più ambienti.

Di conseguenza non dovrebbero essere considerate “caldaie” gli impianti finalizzati a riscaldare solo l’ambiente in cui si trovano mancando di canalizzazioni per il trasporto del calore prodotto in altri ambienti. Quindi in prima analisi, non si ritiene corretto assimilare alla “caldaia” qualunque tipologia di “stufa” che, per la presenza di determinati requisiti, può costituire una categoria di beni decisamente diversa e, quindi, non riconducibile ai beni aventi valore significativo.
La “caldaia” è, in linea generale, uno scambiatore termico che realizza un passaggio di calore verso un fluido (costituito da acqua o aria), con la finalità di riscaldare più ambienti. La “caldaia a pellet”, in particolare, trasferisce l’energia ottenuta dalla combustione del pellet ad un fluido (in genere costituito da acqua); di solito, è installata in un apposito locale ed è normalmente isolata in modo da trasferire la maggior quantità possibile di energia prodotta dalla combustione al fluido vettore e non all’ambiente circostante.

La “stufa a pellet”, invece, trasferisce l’energia ottenuta dalla combustione direttamente all’aria per irraggiamento. E’ un impianto a carattere domestico e riscalda, di norma, il solo ambiente in cui è posizionata o gli ambienti immediatamente adiacenti e quindi come tale non può essere considerata e “caldaia”. Se tali beni non sono riconducibili al bene significativo “caldaia”, devono essere considerati parte indistinta della prestazione di servizi e sono assoggettabili ad aliquota IVA ridotta del 10%, anche qualora la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione.  Confartigianato che ha dato questa interpretazione attende ora una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Nella foto, una stufa a pellet prodotta da LaNordica-Extraflame