L’operatore dell’impianto di condizionamento è sempre il proprietario oppure può essere anche una persona diversa?
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (tra i quali sono compresi i refrigeranti HFC ed i refrigeranti HFO) l’operatore dell’impianto di condizionamento è la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature frigorifere. Il primo distinguo da rilevare, quindi, è che non necessariamente la figura dell’operatore sia identificabile con una persona fisica ma potrebbe coincidere anche con un ente a cui l’ordinamento giuridico conferisce diritti e doveri. In entrambe le situazioni tale persona, per poter avvalersi della qualifica di operatore dell’impianto, deve essere in grado di poter “gestire” l’impianto, ossia di esercitare un controllo su di esso. Affinchè ciò sia realizzabile devono vedersi soddisfatti almeno tre requisiti fondamentali.
Il primo è che l’operatore dell’impianto di condizionamento coincide con la figura in grado di determinare l’opportunità di accendere o spegnere un impianto sulla base delle proprie necessità, valutazioni, convincimenti ovviamente restando sempre nel campo del pieno rispetto delle disposizioni legislative. Il secondo requisito di cui deve poter godere l’operatore è quello di poter identificare i tecnici certificati F-gas a lui più congeniali e autorizzarli ad eseguire lavori, all’occorrenza, sul circuito frigorifero dell’impianto di condizionamento (installazioni, riparazioni, manutenzioni, smantellamento). Infine, come terzo requisito, l’operatore dell’impianto di condizionamento ha potere decisionale riguardo eventuali necessarie modifiche da apportare al circuito frigorifero dell’impianto stesso. Tutti gli importi economici conseguenti all’esecuzione dei lavori rientrano nella sua facoltà decisionale.
Normalmente i tre requisiti appena descritti rientrano nelle facoltà del proprietario dell’impianto (soprattutto quella economica) per cui il proprietario dell’impianto viene ritenuto responsabile degli obblighi dell’operatore, obblighi che, secondo quanto stabilito dalla legislazione europea vigente, sono stringenti e ben definiti e passibili di sanzioni molto elevate nel caso non vengano rispettati. In alcuni casì, però, il proprietario può delegare altra persona ad assumere la veste di operatore, in modo tale che quest’ultimo possa liberamente esercitare le facoltà previste dai tre requisiti, senza obblighi decisionali nei confronti del proprietario. La nomina di tale responsabile deve avvenire sempre in forma scritta, con contratto sottoscritto da entrambi le parti accordantesi.
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