Attualità

Dichiarazione F-Gas 2017 in scadenza

La compilazione e trasmissione della Dichiarazione F-Gas può essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra): http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

Secondo quanto sottolineato nella circolare relativa agli F-Gas di Confindustria Ambiente e come riportato nel sito di Ispra “l’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 – che a partire dal 1° gennaio 2015 ha abrogato il Regolamento CE n.842/2006 – non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se un’apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti”.

L’adempimento, come stabilito dal DPR 43/2012 (art.16, comma 1) recante attuazione del Regolamento CE 842/2006, è a carico degli operatori delle apparecchiature. Il Regolamento CE n.517/2014 8 (all’art. 2, comma 8), definisce come “operatore” una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature.

Il Regolamento consente a uno Stato Membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore.

L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

– libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;

– controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);

– potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica di quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.

Il DPR 43/2012, art. 2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

 

Per informazioni:

http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra-e-che-abroga-il-regolamento-ce-n

http://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-allarticolo-16-comma-1-del-dpr-n-43201