AIEL in una nota interpreta i contenuti del DPCM 22 marzo per fare chiarezza su quali attività della filiera legno-energia, in particolare quelle collegate alla fornitura di biocombustibili legnosi e filiere connesse, debbano intendersi sospese oppure possano continuare a operare.
L’allegato 1 del Decreto ammette espressamente che sia condotta l’attività di “commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento” con codice Ateco 46.71 e stabilisce che “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. […]”. In virtù di questa disposizione (e di quanto definito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 all’art. 1, comma 2, lettera a), sono quindi consentite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attività di “approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”.
Diversamente, invece, non sono ammesse le attività di fabbricazione di prodotti in legno (codice Ateco 16), che includono la produzione di ciocchi per il fuoco e pellet in legno pressato o materiali simili, nonché la conservazione, taglio ed essiccazione del legname, né le attività selvicolturali (codice Ateco 02), che includono la produzione di legna da ardere.
Tuttavia, il DPCM dispone che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività inserite nell’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali“.
Sono quindi consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici (in quanto servizi di pubblica utilità e servizi essenziali) e delle attività di commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento (codice Ateco 46.71).
Rispetto alla produzione di biocombustibili, nonché alla conduzione di interventi selvicolturali, sarà quindi precisa responsabilità di ciascuna azienda valutare se tali attività siano effettivamente e necessariamente funzionali ad assicurare la continuità di filiera, alla luce delle specifiche condizioni contingenti.
Ciascuna azienda dovrà quindi valutare la necessità di tali operazioni in funzione del proprio specifico modello di business, dell’eventuale disponibilità di materiale già prodotto, dell’integrazione delle proprie attività con quelle delle filiere di cui sia permessa la continuità e successivamente effettuare una comunicazione preventiva al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, indicando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Vista la delicatezza dell’argomento e la gravità del momento contingente, AIEL, oltre ad auspicare che tutte le aziende a cui sia concessa la possibilità di operare riducano ugualmente le proprie attività allo stretto necessario, rimanda a questo link per la lettura del documento integrale redatto per un maggiore livello di approfondimento.
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