Sono state definite le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di Enea sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (detrazione fiscale del 65%). Si prevedono verifiche documentali a campione e accertamenti sul posto.
Il decreto 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre.
Il decreto prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, venga predisposto un programma di controlli documentali a campione, che non deve superare lo 0,5% delle domande ricevute tramite il portale Enea per interventi effettuati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
La selezione degli interventi sottoposti a controlli deve avvenire secondo i seguenti criteri:
-interventi che hanno diritto a un’aliquota maggiore;
-istanze con spesa più elevata;
-istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale e ai massimali dei costi unitari.
L’Enea deve informare dell’avvio della procedura di controllo documentale tramite raccomandata o Pec il beneficiario dell’agevolazione (o l’amministrazione condominiale in caso di parti condominiali). L’interessato ha poi 30 giorni di tempo per trasmettere all’ente la documentazione prevista ai fini della detrazione per il tipo di intervento effettuato (in formato pdf, completa di certificazioni e attestazioni di tecnici abilitati). Una volta che Enea riceve la documentazione e ne verifica la correttezza ha 90 giorni di tempo per comunicare l’esito del controllo.
Oltre alle verifiche documentali, l’Enea può effettuare anche accertamenti sul posto almeno per il 3% del campione precedentemente selezionato (0,5% delle domande pervenute). In questo caso gli interessati vengono avvisati almeno 15 giorni prima della data dell’ispezione (tramite raccomandata o Pec).
Durante l’ispezione gli incaricati di Enea possono chiedere di acquisire atti, documenti, schemi tecnici, fotografie ecc. utili alle esigenze di controllo; in seguito viene redatto un verbale.
L’eventuale esito negativo dell’ispezione, dovuto per esempio alla mancata corrispondenza tra documentazione trasmessa all’ente e lavori effettuati oppure per l’impossibilità di effettuare il controllo, viene comunicato all’Agenzia delle Entrate la quale provvede a revocare l’Ecobonus.
Il decreto prevede che Enea realizzi un sito web che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei controlli, la selezione dei casi da sottoporre a verifica e il monitoraggio dei dati, in modo da poter effettuare analisi e valutazioni utili a eventuali aggiornamenti normativi.
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