Per cogenerazione e dunque anche per microcogenerazione si intende a carattere generale la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto.
La differenza tra cogenerazione e microcogenerazione sta nella taglia dell’impianto, che deve essere sotto i 50 kW, mentre sopra tale valore e fino a 1000 kW si parla di piccola cogenerazione, sopra i 1000 kW si parla di grande cogenerazione.
Che cos’è la microcogenerazione
La microgenerazione viene indicata a volte con la sigla MCHP, acronimo di Micro Combined Heating and Power. Il microgeneratore è una sistema costituito da un motore endotermico che produce energia meccanica che a sua volta viene trasformata in energia elettrica e da un recuperatore di calore prodotto dalla combustione che avviene nel motore endotermico. La produzione di energia elettrica e di energia termica è quindi contemporanea. Il calore recuperato viene utilizzato per produrre acqua calda che può essere impiegata per riscaldamento e/o per produzione di acqua calda sanitaria. È evidente che la piena convenienza di questa tecnologia risiede nel fatto di utilizzare completamente l’elettricità prodotta (eventualmente immessa in rete) e il calore prodotto. Altri impieghi del calore possono riguardare applicazioni industriali. L’energia termica può essere accumulata in serbatoi opportunamente termoisolati per essere spillata anche non simultaneamente alla sua produzione. Peraltro all’accumulatore possono essere collegati altri generatori di acqua calda quali pompe di calore, caldaie, pannelli solari termici.
I vantaggi della microcogenerazione
È importante sottolineare che tutto il calore prodotto dovrebbe essere andare alle utenze senza sprechi per rendere convenienti i vantaggi della microcogenerazione: basti pensare che generalmente il sistema produce un terzo di energia elettrica e due terzi di energia termica e tutta deve essere utilizzata. Sono quindi da privilegiare le applicazioni che hanno necessità energetiche costanti nel corso dell’anno. In ambito residenziale si tratta ad esempio di condomini. A questo proposito, i microgeneratori possono usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus. I microcogeneratori sono generalmente alimentati a gas metano, combustibile soggetto alle fluttuazioni di mercato il cui prezzo può incidere sulla convenienza nel tempo, ma è inoltre possibile alimentare queste macchine anche con il cosiddetto biogas.
In buona sostanza, i vantaggi della microgenerazione possono essere così riassunti:
- alto rendimento complessivo;
- utilizzando direttamente l’energia elettrica non ci sono perdite di trasporto della medesima che mediamente sono il 7%;
- maggiore indipendenza energetica;
- impatto ambientale contenuto.
- I costi della microcogenerazione (t2)
Vi sono alcune condizioni da cui non si può prescindere per un corretto utilizzo, in particolare la contemporaneità nella produzione di elettricità ed energia termica e l’utilizzo sul posto delle medesime. I costi di un impianto di microcogenerazione non sono affatto banali, ma possono essere ammortizzati grazie alle agevolazioni fiscali. Permangono i costi variabili di gestione e manutenzione, per i quali si consiglia sempre di avvalersi di professionisti specializzati per lo studio di fattibilità tecnica ed economica, non solo nell’immediato ma soprattutto nel tempo.
Agevolazioni fiscali per i microcogeneratori
I microcogeneratori possono usufruire di acquisto e posa in opera agevolati in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia prima (PES) pari almeno al 20% con potenza elettrica inferire a 50 kWe. Un importante requisito tecnico dell’intervento che preveda la micro-cogenerazione è che tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. Per la realizzazione della connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione, si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16.03.2017. Devono anche essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Le spese per un impianto di microcogenerazione
Le spese ammissibili per l’installazione di un impianto di microcogenerazione prevedono lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente; gli interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; le relative prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).
La documentazione necessaria per un impianto di microcogenerazione
Si rende necessario innanzitutto trasmettere all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) la “scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale). L’utente deve conservare la documentazione di tipo tecnico e amministrativo.
• stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
• asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
• dichiarazione del fornitore (o produttore) dell’unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica;
• scheda tecnica degli apparecchi installati;
• copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto.
La documentazione amministrativa per la microcogenerazione
• delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
• dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
• fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
• ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
• stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata.
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